In merito alla validità del trust "interno", ovvero nell'ipotesi in cui il trust non abbia "alcun elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano se non quello della legge applicabile scelta dai soggetti disponenti, essendo vigente l'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 il quale prescrive che "Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione", deve essere riconosciuto come lo scopo della Convenzione dell'Aja sia "[solo] quello di permettere ai trust costituiti nei paesi di common law di operare anche nei sistemi di civil law"; non essendo possibile individuare nell'ordinamento italiano vigente alcuna fonte normativa che legittimi i trust c.d. interni si deve dedurre che gli stessi "non possono essere riconosciuti dal nostro ordinamento o, meglio, che i relativi atti di costituzione devono essere dichiarati nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto, in quanto volti a creare una forma di segregazione patrimoniale non prevista e non consentita dal nostro ordinamento"
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